
Roma, 11 gennaio – Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza (nella foto a destra), ha firmato la circolare Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing, che ammette l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione nella definizione del caso Covid, in linea con ”l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie”.
Questi test antigenici, si legge nella circolare, sembrano mostrare risultati “sovrapponibili” ai saggi di Rt-Pcr (test molecolari), specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere “una valida alternativa alla Rt-Pcr. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la Rt-Pcr rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19″.
Se la capacità di Rt-Pcr è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, rileva ancora la circolare, “può essere considerato l’uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti: situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili; focolai confermati tramite Rt-Pcr, per testare i contatti sintomatici, facilitare l’individuazione precoce di ulteriori casi nell’ambito del tracciamento dei contatti e dell’indagine sui focolai; comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con Rt-Pcr; in contesti sanitari e socio-assistenziali/sociosanitari, o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici”.
La circolare raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance (≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità) e introduce inoltre ‘‘l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali”. ”Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test Rt-Pcr, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni” sottolinea infatti il documento “devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferiment